Sistema
dei RAEE
Da Novembre 2007 è entrato ufficialmente in vigore
anche in Italia il sistema di gestione dei rifiuti da apparecchiature
elettriche disciplinato dal Decreto Legislativo 151 del 2005,
la cui responsabilità è affidata direttamente
ai Produttori, come previsto dalla Direttiva Europea (2002/96/CE).
In Breve
La Direttiva Europea sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) è
stata recepita dalla legislazione italiana il 13 agosto
2005 con l'entrata in vigore del Decreto
Legislativo 25 luglio 2005, n. 151, "attuazione
delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative
alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento
dei rifiuti".
Il provvedimento, composto da 20 articoli e 5 allegati, che
concerne un campo di applicazione rientrante nelle categorie
individuate dell'Allegato 1A , è finalizzato a:
a) prevenire
la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche;
b) promuovere
il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero
dei RAEE, in modo da ridurne la quantità da avviare
allo smaltimento;
c) migliorare,
sotto il profilo ambientale, l'intervento dei soggetti che
partecipano al ciclo di vita di dette apparecchiature, quali,
ad esempio, i produttori, i distributori, i consumatori e,
in particolare, gli operatori direttamente coinvolti nel trattamento
del RAEE;
d) ridurre
l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche
ed elettroniche.
Il Decreto Lgs. 151/05 per quanto riguarda la gestione dei
RAEE provenienti dai nuclei domestici ha assegnato ruoli,
oneri e competenze a tutti gli attori interessati in particolare:
• è attribuito
ai Produttori e/importatori di AEE l'onere finanziario di
gestire un sistema integrato per il trattamento, il riciclo
e lo smaltimento dei RAEE. Ciascun produttore è chiamato
a farsi carico di una quota di RAEE pari alla sua quota di
mercato;
• spetta alla Distribuzione
il compito di organizzare un servizio di ritiro gratuito dei
RAEE consegnati dai Consumatori al momento del nuovo acquisto
di un'analoga AEE;
• a carico degli Enti Pubblici
mettere a disposizione dell'utenza domestica e della Distribuzione
Centri di Raccolta idonei per il conferimento dei RAEE;
•è in capo ai Consumatori
l'obbligo di conferimento dei RAEE nei Centri di Raccolta
oppure la loro consegna ai Distributori all'atto di un nuovo
acquisto (D.M.65/2010).
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